Art. 4.
(Consorzio per l'attuazione del programma).

      1. All'attuazione del Programma provvede un consorzio a maggioranza pubblica, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999,

 

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n. 381, di cui fanno parte l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'Istituto nazionale di oceanografia sperimentale (OGS), il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e altri soggetti pubblici e privati, incluso il costituendo Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici, presso il quale il consorzio medesimo ha sede.
      2. I soci sono tenuti a contribuire alle attività di gestione del consorzio mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali in proporzione alle relative quote di partecipazione.
      3. Per le finalità di cui al comma 1, il consorzio:

          a) svolge le funzioni organizzative, amministrative, logistiche e di supporto necessarie all'esecuzione delle attività previste dai piani attuativi annuali;

          b) elabora i piani attuativi annuali e li presenta alla commissione di cui all'articolo 3 entro il mese di settembre di ogni anno;

          c) pubblicizza e diffonde i risultati del Programma, rivolgendosi in particolare al Dipartimento della protezione civile, alle regioni e agli enti locali, stipulando con essi accordi e convenzioni finalizzati all'utilizzazione di detti risultati nelle rispettive attività di pianificazione e gestione del territorio;

          d) assicura il collegamento con gli organismi internazionali del settore, ai fini di una integrazione delle attività del Programma con quelle svolte a livello internazionale;

          e) stipula convenzioni con istituzioni di ricerca pubbliche e private non facenti parte del consorzio, e comunque operanti nei settori di attività del Programma, ai fini di una integrazione delle attività, dei risultati, degli apparati e delle tecnologie di interesse del Programma stesso;

          f) cura, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'università e della ricerca,

 

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l'eventuale utilizzazione a fini economici dei risultati conseguiti;

          g) esercita ogni altra funzione che possa essere utile per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

      4. Le entrate del consorzio sono costituite dal finanziamento di cui all'articolo 5, nonché da:

          a) contributi ordinari dei soci;

          b) contributi di altre istituzioni pubbliche, in particolare del Dipartimento della protezione civile, di regioni e di enti locali interessati all'utilizzo dei risultati del Programma nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di soggetti privati;

          c) proventi derivanti da accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati, nonché dalla eventuale utilizzazione a fini economici dei risultati del programma.

      5. L'atto costitutivo e lo statuto, elaborati dal consorzio tenendo presente i precedenti costituiti dal consorzio per il Programma nazionale di ricerca in Antartide e dal costituendo Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici, sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.